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Gli spostamenti di persone utilizzando mezzi di trasporto privati e pubblici per raggiungere il territorio del comune di Valmadrera sono vietati quando siano motivati da esigenze legate allo svolgimento di attività sportive e/o motorie (esempi non esaustivi sono: corsa, passeggiate, nuoto, bicicletta, canoa, pesca sportiva, wind surf, arrampicata, alpinismo, ferrate, speleologia, sub, barca a vela, etc.);
Sono esclusi dal divieto solo i residenti/domiciliati all’interno del comune di Valmadrera;
 
CIRCOLAZIONE SUI PERCORSI MONTANI/ESCURSIONISTICI E ATTIVITA’ SPORTIVE/MOTORIE IN GENERE.
Le attività sportive e/o motorie possono essere praticate partendo direttamente dalla propria residenza o domicilio posto all’interno del territorio comunale, con qualsiasi mezzo necessario all’attività stessa (esempi non esaustivi sono: la corsa, camminata, bicicletta, etc.);
Chi giunge nel territorio comunale a bordo dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività sportiva/motoria potrà farlo anche se proveniente da comuni diversi da Valmadrera – sempre e solo comuni lombardi – (esempi non esaustivi sono: corsa, camminata, bicicletta, etc.);
È vietato l’accesso ai sentieri e/o percorsi montani escursionistici eccetto residenti sul territorio comunale, gestori rifugi e organi di soccorso;
 
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Valmadrera si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garanzia della salute e nel rispetto dell’art. 3 comma 2 del D.L. 25/3/2020 n. 19 anche in termini di proroga delle misure.
Il provvedimento contiene misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ed è:
esecutivo dal 11/05/2020 con efficacia sino al 17/05/2020 sostituendo integralmente tutte le disposizioni contenute nell’ordinanza contingibile e urgente n. 10/2020 del 3 maggio 2020;
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare con l’avvertenza che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25/372020 n. 19, salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 ad € 3.000 precisando che qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo e, ad ogni modo, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli artt. 483 e 452 del codice penale;
reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Valmadrera e diffuso attraverso i mezzi di comunicazione e stampa;

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