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ACCOLTO IL RICORSO DEL LECCO

ACCOLTO IL RICORSO DEL LECCO

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Accolto il ricorso del Lecco al Tar del Lazio contro il Collegio di Garanzia del Coni. Respinto il ricorso incidentale del Perugia. La parte più importante di una battaglia che comunque non è ancora finita sembra vinta. Ora bisogna portare a casa la B a tutti i costi anche al Consiglio di Stato che probabilmente sarà anticipato al 22 o 23 agosto!

Alle 14,26 sul sito giustizia amministrativa è stata pubblicata la sentenza. ECCOLA: Il Lecco è di nuovo in serie B. Speriamo ora e per sempre.

QUI SOTTO IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Pubblicato il 03/08/2023

N. 13081/2023REG.PROV.COLL.

N. 10439/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10439 del 2023, proposto da
Società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del Presidente del C.d.A., legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dagli avvocati Antonio Caiffa, Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, alla Via Orsini del Balzo, 19;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;
Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Nicolella, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede associativa in Milano, alla via I. Rosellini, 4;
della società A.C. Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. dall’Avv. Loredana N. E. Giani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Via Roberto Malatesta, 124;
della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, n.c.;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Lecco (Lc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall’avvocato Pamela Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede comunale in Lecco, piazza Diaz, 1;
Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società US Catanzaro 1929 SRL, Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A.,Società Feralpisalò S.R.L., Società Modena F.C. 2018 S.r.l, Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società A.C. Reggiana 1919 S.R.L., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio SRL, Società Fussball Club Sùdtirol S.r.I., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia FC S.p.A., tutte rappresentate e difese nel giudizio dagli avvocati Gabriele Nicolella e Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede associativa in Milano, alla via I. Rosellini, 4;
ad opponendum:
Centro di coordinamento dei Perugia Clubs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall’ avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Perugia, Via del Sole, 8;
Michele Nannarone e Antonio Bartolini, rappresentati e difesi nel giudizio dall’avvocato Michele Bromuri con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Perugia, Via del Sole, 8;
Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dagli avvocati Luca Zetti, Sara Mosconi e Rossana Martinelli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, in Perugia, via Oberdan, 50;
Calcio Foggia 1920 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall’avvocato Giacomo Sgobba con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Conversano (BA), via Vito Macchia, 20;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Decisione n. 66/2023 prot. n. 720/2023 con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. ha accolto il ricorso n. 62/2023 presentato in data 10 luglio 2023 dalla società AC Perugia Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) e nei confronti della società Calcio Lecco 1912 s.r.l., per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio –F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato “di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024 ”, nonché del relativo dispositivo prot. n. 709/2023 pubblicato in data 17 luglio 2023;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A.C. Perugia Calcio s.r.l. il 24/07/2023:

per la reiezione del ricorso principale e per la conseguente conferma della non ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla Serie B 2023/2024, anche occorrendo in accoglimento del ricorso incidentale infra proposto, con il quale vengono riproposti i motivi dichiarati assorbiti dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 66/2023, pubblicata il 20 luglio 2023 e pronunciata all’esito del ricorso proposto dall’AC Perugia Calcio iscritto al n.r.g. 62/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio, di A.C. Perugia Calcio s.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

Visto il ricorso incidentale proposto da A.C. Perugia Calcio s.r.l.;

visti gli atti di intervento ad adiuvandum del Comune di Lecco (Lc) e delle Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società US Catanzaro 1929 SRL, Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., la Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpisalò S.R.L., Società Modena F.C. 2018 S.r.l, Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., la Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società A.C. Reggiana 1919 S.R.L., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio SRL, Società Fussball Club Sùdtirol S.r.I., Società Ternana Calcio S.p.A., società Venezia FC S.p.A.;

visti gli atti di intervento ad opponendum del Centro di coordinamento dei Perugia Clubs, di Michele Nannarone e Antonio Bartolini, del Comune di Perugia e del Calcio Foggia 1920 s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 5 – quaterdecies del D.L. 31 ottobre, conv. dalla L. 30 dicembre 2022;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 agosto 2023 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Respinge il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

Silvia Simone, Referendario

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