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SCATTA IL COPRIFUOCO DALLE 23 ALLE 5 E TORNA L’AUTODICHIARAZIONE

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Lecco, 21 ottobre 2020 – Entreranno in vigore domani, giovedì 22 ottobre con efficacia fino a venerdì 13 novembre, due nuove ordinanze riguardanti il territorio della Lombardia.
IL COPRIFUOCO
La prima, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, d’intesa con il presidente della Regione, Attilio Fontana, d’accordo con i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana, prevede la limitazione agli spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00 salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o salute.
La seconda dispone ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddetta Ordinanza e porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa con i sindaci di Bergamo Giorgio Gori; di Brescia, Emilio Del Bono; di Como Mario Landriscina;  di Cremona Gianluca Galimberti; di Lodi Sara Casanova; di Lecco Mauro Gattinoni; di Mantova Mattia Palazzi; di Milano Giuseppe Sala; di Monza Dario Allevi; di Pavia Fabrizio Fracassi; di Varese Davide Galimberti; di Sondrio Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.
COME SI DEVONO COMPORTARE I LOCALI
Nell’Ordinanza è previsto che ‘I gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020’.
I CENTRI COMMERCIALI E SAGRE
L’Ordinanza in sintesi dispone:
– limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana: nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.
– misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio:
1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
2.   Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.
– divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

SPORT E SCUOLA

In relazione all’Ordinanza già in vigore dal 16 ottobre, è stato inoltre deciso che:
– per lo sport di contatto dilettantistico restano sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio.
– Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.
Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.
Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 
MULTE
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.
Il provvedimento – si legge nell’ordinanza – fa seguito ‘all’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale’ e in considerazione del fatto che ‘la Commissione indicatori Covid Regione Lombardia ha evidenziato che al 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni – è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in Terapia intensiva e fino a 4.000 non in terapia intensiva’.
ALTRE MISURE E SINDACI
Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ‘h24′ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.
E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.
E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

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