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Lecco, 14 aprile 2020. Il Dpcm 10 aprile 2020 è in vigore da oggi, 14 aprile 2020, e modifica parzialmente le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.
Più esattamente, pur rimanendo ferma la distinzione tra le attività sospese, attività che proseguono e attività che per proseguire necessitano di effettuare una comunicazione al Prefetto territorialmente competente in base all’ubicazione della stessa attività, sono intervenute alcune variazioni: sono in parte cambiate le attività consentite ed è stata modificata la tipologia delle attività per cui occorre la comunicazione al Prefetto.
IL QUADRO NORMATIVO
Per sintetizzare, l’attuale quadro normativo prevede quanto segue:
- ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: sono sospese ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 1, per la prosecuzione delle quali NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- SERVIZI ALLA PERSONA: sono sospesi ad eccezione di quelli indicati nell’allegato 2, per la prosecuzione dei quali NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: sono sospese ad eccezione di quelle aventi i codici ATECO espressamente indicati nell’allegato 3, per la prosecuzione delle quali NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ che erogano SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ e SERVIZI ESSENZIALI di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146: sono autorizzate ex lege pertanto NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ di PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSEGNA DI FARMACI, TECNOLOGIA SANITARIA, DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI nonché PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI: sono autorizzate ex lege pertanto NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ COMUNQUE FUNZIONALI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA: sono autorizzate ex lege pertanto NON OCCORRE alcuna comunicazione al Prefetto territorialmente competente;
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI che reputano di rientrare in una delle ipotesi previste dall’ ART. 2 COMMA 3, oppure dall’ ART. 2 COMMA 6, oppure dall’ ART. 2 COMMA 7, oppure dall’ ART. 2 COMMA 12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020: per poter proseguire la propria attività sono tenute ad effettuare la PREVIA COMUNICAZIONE al Prefetto territorialmente competente.
La comunicazione della volontà di proseguire la propria attività al Prefetto di Lecco è prevista SOLO per le attività produttive industriali e commerciali che, aventi una unità operativa nel territorio della provincia di Lecco:
- REPUTANO DI RIENTRARE in una delle ipotesi previste dall’ ART. 2 COMMA 3 , oppure dall’ ART. 2 COMMA 6 , oppure dall’ ART. 2 COMMA 7 oppure dall’ ART. 2 COMMA 12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- NON HANNO GIÀ TRASMESSO AL PREFETTO DI LECCO una comunicazione in virtù del precedente D.P.C.M. 22 marzo 2020, SALVO che si renda necessario comunicare significative variazioni e/o integrazioni rispetto a quanto già comunicato.
LA COMUNICAZIONE AL PREFETTO
Per le attività produttive che presentano le suddette caratteristiche, la comunicazione va effettuata – A PENA DI IRRICEVIBILITÀ – secondo le modalità di seguito indicate. Occorre anzitutto compilare, in ogni sua parte, il modulo presente al seguente link: https://forms.gle/5J6uDYeH8smjo6PZ8
A compilazione ultimata, cliccando sul pulsante “Invia”, il modulo compilato verrà trasmesso all’indirizzo e-mail (di posta elettronica ordinaria o un indirizzo Pec che accetti e-mail ordinarie) che verrà indicato dal compilatore. La e-mail conterrà in allegato anche la lettera di comunicazione in formato pdf che dovrà essere salvata sul proprio pc e firmata con firma digitale o con firma autografa del titolare o dal legale rappresentante (in quest’ultimo caso allegando obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità). Quindi, la lettera di comunicazione in pdf debitamente firmata – unitamente agli allegati necessari a dimostrare quanto dichiarato – dovrà essere trasmessa via Pec ai due seguenti indirizzi: protocollo.preflc@pec.interno.it e prosecuzioneaziendale@gmail.com , indicando nell’oggetto la DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA e la parola CONTAZIENDE . Si precisa che LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE IN MODO DIVERSO DA QUELLO SOPRA INDICATO SARANNO CONSIDERATE IRRICEVIBILI.
Per eventuali quesiti di carattere tecnico sull’applicazione del Dpcm 10 aprile 2020 o sull’inoltro della comunicazione, è possibile scrivere ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo e-mail prosecuzioneaziendale@gmail.com , indicando nell’oggetto la DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA e la parola QUESITI .
Le attività produttive sospese in conseguenza del Dpcm 10 aprile 2020 possono comunque proseguire solo se organizzate in modalità a distanza o in lavoro agile. Le attività produttive che risultano sospese in quanto aventi codici ATECO non più previsti nell’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020 devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.