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VIAGGI IN ITALIA: LE REGOLE DA SEGUIRE FINO AL 7 SETTEMBRE

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Lecco, 11 agosto 2020 – L’Ats della Brianza fa il punto sulla regolamentazione vigente:
1.   Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana (a decorrere dal 9 luglio 2020)
Kosovo, Montenegro e Serbia (a decorrere dal 16 luglio 2020)
Le sole eccezioni al divieto sono le seguenti:
a.   cittadini di Stati UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 o al 16 luglio 2020
b.   equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto
c.   funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, al personale militare, italiano e straniero, nell’esercizio delle loro funzioni
Per le persone di cui è consentito l’ingresso vi è l’obbligo di comunicare immediatamente al Dipartimento di Prevenzione il proprio ingresso in Italia; ad esclusione dell’equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto, si applica l’obbligo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria
2. Se si entra in Italia dai seguenti Stati: 
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco (elenco B)
non vi è obbligo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria, né di comunicazione dell’ingresso al Dipartimento di Prevenzione.
3. Se si entra in Italia da un altro Stato, diverso da quelli indicati al punto 2 (elenco B) oppure nei 14 giorni precedenti la data di ingresso in Italia si è soggiornato in uno Stato diverso da quelli indicati al punto 2 (es. rientri in Italia dalla Francia il 2 luglio 2020, ma sei arrivato in Francia dagli Stati Uniti il 17 giugno 2020 o nei giorni successivi) vi è
l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione e l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni dalla data di ingresso.
L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica in alcuni casi:
a. all’equipaggio dei mezzi di trasporto
b. al personale viaggiante
c. ai movimenti da e per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
d. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
e solo a condizione che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più dei seguenti paesi:
Bulgaria, Romania (elenco C)
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; Kosovo, Montenegro e Serbia (elenco F)
non si applicano:
a. a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
b. a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
c. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie
d. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione, dimora
e. al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia, per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);
f. ai funzionari e agli agenti dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegato consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni
g. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
h. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano nell’Unione Europea (elenco A)
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco (elenco B)
Bulgaria, Romania (elenco C)
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (elenco D)
che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro
 

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