ITALIA NOSTRA SUL CASO LIERNA: “QUELL’ANTENNA NON HA TUTTI I REQUISITI DI LEGITTIMITÀ”
LIERNA Il 11 FEBBRAIO 2026.
Riceviamo da Darko Pandakovic, presidente di Italia Nostra, associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Nazione, il seguente comunicato sul caso dell’antenna telefonica installata la scorsa estate a Lierna e che tanto ha fatto discutere finora. Rimaniamo a disposizione del Comune di Lierna e del Sindaco Simonetta Costantini per ogni puntualizzazione che voglia fare sul caso.
“Siamo a Lierna, sul versante orientale del ramo di Lecco, in frazione Genico: osserviamo l’antenna-ricetrasmettitore che è stata realizzata per conto di due società, per potenziare il campo da 4G a 5G. Le società affitteranno le postazioni dell’antenna a diversi utenti tra cui grandi multinazionali: si tratta in sostanza di una operazione di esclusivo interesse economico. I vantaggi di quell’antenna andranno agli investitori e gestori dell’installazione. Per agevolare la grande rete della telefonia, che non è visibile all’occhio, dobbiamo rinunciare alla bellezza degli ampi paesaggi che sono la felicità quotidiana della nostra vita sul lago ?
Anche a causa di questo piccolo intervento, il paesaggio del lago è cambiato. L’elemento introdotto si presenta in chiara contrapposizione con la configurazione morfologica presente: uno ‘sbrego’ verticale taglia e interrompe le linee dei monti, degli insediamenti, dell’orizzonte del lago. Si tratta di un episodio di “ordinaria distruzione” della percezione del paesaggio lariano. Immaginiamo questo paesaggio come fosse un mosaico costituito da tante tessere: progressivamente, una per una, le tessere vengono a mancare, e la percezione globale si fa più confusa, l’occhio viene distratto e si perde l’insieme, si perde soprattutto l’integrità che per tanti
secoli gli abitanti del lago hanno saputo conservare e consegnarci oggi come un bene universalmente riconosciuto. Il danno paesaggistico è indiscutibile.
Nel merito delle procedure che gli organi preposti alla tutela avrebbero dovuto seguire, trattandosi di area paesaggisticamente vincolata, si resta perplessi riguardo all’assenza della Soprintendenza competente di Milano. L’area è interessata non solo dal vincolo di rispetto paesaggistico per il vicino corso d’acqua, ma anche nel Pgt è segnalata come “area boscata di elevata incidenza visiva”. Se la Soprintendenza non riconosce l’evidente aggressione al paesaggio per un simile “antennone” in sito vincolato, protetto e delicato (adiacente al sentiero del viandante) qual’è il suo ruolo? Quanto alla legittimità della Conferenza dei Sevizi si evidenziano alcuni aspetti, che spetterà al Tar valutare dal punto di vista giuridico; è evidente l’intenzione di rendere quanto meno partecipata la conoscenza e condivisione sulle decisioni relative al patrimonio storico-culturale-ambientale collettivo.
Se la partecipazione collettiva fosse stata messa al corrente, avrebbe saputo argomentare circa l’ubicazione dell’antenna, come è avvenuto a posteriori, con l’indicazione agli operatori dell’area boscata soprastante l’ex-seminario. Per questa area, certamente più defilata dai panorami, con l’antenna circondata da alberi, gli operatori si sono dichiarati disponibili: ma l’antenna era già stata installata e il trasporto avrebbe richiesto
una spesa di 260.000 euro e si pretendeva che la
pagassero i cittadini! Infine la maggiore responsabilità “morale” ricade sul Comune di Lierna non solo per l’omissione di rendere pubblica l’iniziativa sul territorio comunale (ricordiamo, per rendergli merito, che il Sindaco di Mandello Lario ha risposto con un
deciso NO ad un’analoga iniziativa) ma trascurando il patrimonio del paesaggio e della bellezza, che sono l’eredità più importante affidata dalle generazioni passate a noi contemporanei: abbiamo il dovere di trasmetterla alle generazioni future.
Ma ancora un’osservazione sulla dubbia legittimità della costruzione dell’antenna rispetto alla normativa vigente. Si prende atto del cosiddetto Decreto semplificativo (DPR 31 del 2017) che “esclude dall’autorizzazione paesaggistica nelle aree con vincolo paesaggistico” alcuni interventi. Al punto A 24 sono esclusi “installazioni o modifiche di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici”. Resta il fatto che, nella prassi, si applica il rispetto dei caratteri morfologici del contesto e questa valutazione spetta comunque agli organi di tutela, per cui la Soprintendenza era stata invitata alla conferenza dei Servizi. E’ facilmente comprensibile che il Decreto sopraddetto si applica automaticamente a interventi di limitate dimensioni, su scala ridotta. L’incidenza paesaggistica dell’antenna in oggetto, per la dimensione, del manufatto, è comunque oggetto di valutazione e argomentazione”…